Sabato scorso è stato emanato il motu proprio Magnum principium,
con il quale viene modificato il can. 838 del Codice di diritto canonico,
riguardante le rispettive competenze di Santa Sede, Conferenze episcopali e
Vescovi diocesani nell’ordinamento della liturgia. Il bollettino della Sala stampa della Santa Sede ha pubblicato il motu proprio insieme con una “Nota
circa il can. 838 del C.I.C.” e un commento al motu proprio del Segretario
della CCDDS.
Il can. 838 è formato da quattro commi: il primo ha un carattere generale;
il secondo riguarda le competenze della Sede Apostolica; il terzo illustra il
ruolo delle Conferenze episcopali; il quarto indica la funzione del Vescovo
diocesano. Il motu proprio modifica i §§ 2 e 3, lasciando immutati il primo e
l’ultimo comma.
Ecco il testo del canone nella sua stesura originale e nella nuova
formulazione:
§ 1. Sacrae liturgiae moderatio
ab Ecclesiae auctoritate unice pendet:
quae quidem est penes Apostolicam Sedem
et, ad normam iuris, penes Episcopum dioecesanum.
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§ 1. Sacrae liturgiae moderatio
ab Ecclesiae auctoritate unice pendet:
quae quidem est penes Apostolicam Sedem
et, ad normam iuris, penes Episcopum dioecesanum.
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§ 2. Apostolicae Sedis est
sacram liturgiam Ecclesiae universae ordinare,
libros liturgicos edere
eorumque versiones in linguas vernaculas
recognoscere,
necnon advigilare ut ordinationes liturgicae
ubique fideliter observentur.
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§ 2. Apostolicae Sedis est
sacram liturgiam Ecclesiae universae ordinare,
libros liturgicos edere,
aptationes, ad normam iuris
a Conferentia Episcoporum approbatas,
recognoscere,
necnon advigilare ut ordinationes liturgicae
ubique fideliter observentur.
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§ 3. Ad Episcoporum Conferentias spectat
versiones librorum liturgicorum
in linguas vernaculas,
convenienter
intra limites in ipsis libris liturgicis definitos
aptatas,
parare,
easque edere,
praevia recognitione Sanctae Sedis.
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§ 3. Ad Episcoporum Conferentias spectat
versiones librorum liturgicorum
in linguas vernaculas
fideliter et convenienter
intra limites definitos
accommodatas
parare et approbare
atque libros liturgicos,
pro regionibus ad quas pertinent,
post confirmationem Apostolicae Sedis, edere.
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§ 4. Ad Episcopum dioecesanum
in Ecclesia sibi commissa pertinet,
intra limites suae competentiae,
normas de re liturgica dare,
quibus omnes tenentur.
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§ 4. Ad Episcopum dioecesanum
in Ecclesia sibi commissa pertinet,
intra limites suae competentiae,
normas de re liturgica dare,
quibus omnes tenentur.
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Qui di seguito la
traduzione del canone, nella vecchia e nella nuova formulazione (ci siamo
permessi di ritoccare la traduzione del § 3 fornita dal bollettino della Santa
Sede, non sembrandoci essa sufficientemente fedele al testo originale latino):
§ 1. Regolare la sacra liturgia
dipende unicamente dall’autorità della Chiesa:
ciò compete propriamente alla Sede Apostolica
e, a norma del diritto, al Vescovo diocesano.
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§ 1. Regolare la sacra liturgia
dipende unicamente dall’autorità della Chiesa:
ciò compete propriamente alla Sede Apostolica
e, a norma del diritto, al Vescovo diocesano.
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§ 2. È di competenza della Sede Apostolica
ordinare la sacra liturgia della Chiesa universale, pubblicare i libri
liturgici,
e approvarne (1) le versioni nelle lingue nazionali,
nonché vigilare perché le norme liturgiche
siano osservate ovunque fedelmente.
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§ 2. È di competenza della Sede Apostolica
ordinare la sacra liturgia della Chiesa universale, pubblicare i libri
liturgici,
rivedere (2) gli adattamenti approvati
a norma del diritto dalla Conferenza Episcopale,
nonché vigilare perché le norme liturgiche
siano osservate ovunque fedelmente.
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§ 3. Spetta alle Conferenze Episcopali
preparare
le versioni dei libri liturgici nelle lingue nazionali,
adattate convenientemente
entro i limiti definiti negli stessi libri liturgici,
e pubblicarle,
previa approvazione della Santa Sede.
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§ 3. Spetta alle Conferenze Episcopali
preparare e approvare
le versioni dei libri liturgici nelle lingue nazionali,
adattate fedelmente e convenientemente
entro i limiti definiti,
e pubblicare i libri liturgici,
per le regioni di loro pertinenza,
dopo la conferma della Sede Apostolica.
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§ 4. Al Vescovo diocesano
nella Chiesa a lui affidata spetta,
entro i limiti della sua competenza,
dare norme in materia liturgica,
alle quali tutti sono tenuti.
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§ 4. Al Vescovo diocesano
nella Chiesa a lui affidata spetta,
entro i limiti della sua competenza,
dare norme in materia liturgica,
alle quali tutti sono tenuti.
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Note:
(1) L’edizione del Codice di diritto canonico
curata da Luigi Chiappetta (Edizioni Dehoniane, Napoli, 1988) traduce recognoscere
con “approvare”, giustificando tale traduzione nel modo seguente: «In italiano
“approvazione” è piú esatto, giuridicamente, di “revisione, esame, controllo”»
(vol. II, p. 8, nota 1).
(2) La traduzione italiana del motu proprio
inserisce a questo punto la seguente nota: «Nella
versione italiana del C.I.C., comunemente in uso, il verbo “recognoscere” è
tradotto “autorizzare”, ma la Nota esplicativa del Pontificio
Consiglio per l’Interpretazione dei Testi Legislativi ha precisato che la recognitio “non
è una generica o sommaria approvazione e tantomeno una semplice
“autorizzazione”. Si tratta, invece, di un esame o revisione attenta e
dettagliata…” (28 aprile 2006)».
Nella precedente formulazione, i compiti della Sede Apostolica erano:
— ordinamento della liturgia a livello universale;
— pubblicazione dei libri liturgici;
— recognitio delle traduzioni nelle lingue nazionali;
— vigilanza sul rispetto delle norme liturgiche.
Il ruolo delle Conferenze episcopali consisteva invece nel:
— tradurre i libri liturgici;
— adattare le traduzioni alle situazioni locali;
— pubblicare i libri liturgici cosí tradotti, dopo aver ottenuto la recognitio
della Santa Sede.
Che cosa cambia ora? Praticamente la Santa Sede rinuncia alla recognitio
delle traduzioni, la cui responsabilità viene affidata esclusivamente alle
Conferenze episcopali (rimane solo una confirmatio dei libri liturgici,
tradotti e approvati dalle stesse Conferenze), riservandosi la recognitio
sugli adattamenti (intesi in un senso piú ampio rispetto ai semplici
adattamenti delle traduzioni) approvati dalle Conferenze episcopali.
Che dire di queste novità? Dal punto di vista formale, esse sono
ineccepibili. Esse si presentano come maggiormente conformi alle disposizioni
del Vaticano II e operano una piú chiara distinzione fra adattamenti
liturgici (che necessitano di recognitio da parte della Santa Sede, che
ha il dovere di salvaguardare l’unità del rito romano) e traduzioni
liturgiche (che sono invece di competenza delle Conferenze episcopali e
richiedono solo una conferma da parte della Sede Apostolica).
Ma, al di là di tale correttezza formale, appare legittimo sollevare
qualche perplessità. Innanzi tutto riguardo alla confirmatio della Santa
Sede necessaria per la pubblicazione dei libri liturgici, tradotti e approvati
dalle Conferenze episcopali. Il Segretario della CCDDS, l’Arcivescovo Arthur
Roche (foto), nel suo commento al motu proprio, precisa che non si tratterà di “un
intervento alternativo di traduzione” (come era spesso accaduto in passato,
mandando su tutte le furie gli addetti ai lavori), ma di una ratifica
dell’approvazione dei Vescovi. Per quanto tale ratifica venga presentata come
“atto autoritativo”, essa dà tanto l’impressione di un intervento puramente
notarile. È vero che si presuppone “una positiva valutazione della
fedeltà e della congruenza dei testi prodotti rispetto all’edizione tipica”; ma allora perché non si è conservato il
precedente istituto della recognitio, che comprende in sé, oltre
l’approvazione, anche la revisione e la valutazione? La rinuncia alla recognitio
dà l’impressione che la Santa Sede dichiari la propria incompetenza sulle
traduzioni liturgiche, attribuendone l’esclusiva responsabilità alle Conferenze
episcopali.
Un aspetto che sembra totalmente trascurato nella revisione del canone (e
lo era anche nella precedente formulazione, ma non nella prassi della CCDDS) è
il fatto che alcune lingue (inglese, francese, spagnolo, portoghese) non possono
essere considerate solo lingue nazionali, ma anche internazionali,
perché parlate in diversi territori. Il canone, cosí come è formulato,
presuppone una corrispondenza fra lingue e Conferenze episcopali, che esiste
piú nella mente dei compilatori che nella realtà. A parte il fatto che esistono
paesi in cui si parlano piú lingue e quindi una stessa Conferenza episcopale dovrebbe
provvedere a molteplici traduzioni liturgiche (con quale competenza, visto che
non tutti i Vescovi parlano tutte le lingue del paese?); nel caso delle lingue sopra
indicate, quale Conferenza episcopale sarebbe competente? Si dirà: ciascuna per
il proprio territorio. Per cui si avranno molteplici traduzioni nella stessa
lingua. Il che non sembra molto ragionevole. È inevitabile, a mio parere, che in ciascun ambito linguistico si formino delle commissioni o dei
comitati internazionali (e quindi alle dirette dipendenze della Sede
Apostolica) che procedano a traduzioni comuni, valide per tutti i territori in
cui è parlata la stessa lingua, come è avvenuto negli anni recenti per la
traduzione del Messale in inglese. Che cosa succederà ora? Ciascuna Conferenza
episcopale anglofona si sentirà in diritto di procedere a una nuova traduzione
inglese del Messale per il proprio territorio? Sono proprio curioso di vedere
come andrà a finire. Una cosa è certa: mentre il mondo va verso una progressiva
globalizzazione, la Chiesa non riesce ad affrancarsi dai particolarismi
linguistici!
Ma la cosa che lascia l’amaro in bocca è che il nuovo motu proprio
significa, di fatto, un colpo di spugna sull’istruzione Liturgiam authenticam, “sull’uso
delle lingue volgari nella pubblicazione dei libri della liturgia romana”, del 2001 (lèggasi: pontificato di
Giovanni Paolo II). Sarà un caso che né nel motu proprio né nella “Nota circa
il can. 838 del C.I.C.” essa non venga mai citata? Vi si fa riferimento solo
nel commento dell’Arcivescovo Roche, il quale ci spiega che l’avverbio fideliter
è stato inserito nel § 3 per raccogliere la “preoccupazione principale dell’istruzione Liturgiam
authenticam”. Un po’ poco, ci
sembra. È vero, Liturgiam authenticam non è stata formalmente abrogata;
teoricamente, essa dovrebbe continuare a guidare le traduzioni bibliche e liturgiche
in ogni parte del mondo. Ma, siccome questo non viene detto espressamente, ciascuno
si sentirà autorizzato a tradurre secondo i propri criteri. Ovviamente, tutti
dichiareranno di essere stati fedeli al testo originale; tutto sta a vedere che
cosa si intenda per fedeltà: “corrispondenza formale” o “equivalenza dinamica”
(si veda in proposito il mio post del 2 aprile 2009)? E la Santa Sede si limiterà, da buon
notaio, a confermare le traduzioni autocertificatesi come “fedeli”.
Morale della favola, questo motu proprio dimostra che la riforma liturgica,
avviata dal Concilio e proseguita in questi cinquant’anni come un processo che si è andato progressivamente approfondendo e precisando, non è affatto… irreversibile.
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